JM PROGETTI
  • HOME
    • IL TEAM
  • SERVIZI
    • progettazione edifici
    • NORMATIVE
    • APE >
      • DOCUMENTAZIONE
      • REGISTRAZIONE
      • SANZIONI
      • COSTO
  • LAVORI
  • AMBIENTE
    • Analisi Merceologiche
    • Educazione Ambientale
  • CONTATTI
  • DETRAZIONI EDILIZIA
  • TOOL CALCOLO IMPIANTO




ALLEGAZIONE

     Il parere del Consiglio Nazionale del Notariato evidenzia alcune incongruenze rispetto agli ultimi aggiornamenti. 
Il “Decreto Destinazione Italia” (D.L. 145/2013) ha trasformato la nullità degli atti, quale sanzione per la violazione dell’obbligo di allegazione, in sanzione amministrativa. Ma non solo. 
     Con le novità introdotte, ora, in caso di compravendita, di trasferimento oneroso di immobili e per nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, vi è l’obbligo di consegna dell’attestato energetico e l’obbligo di informativa.
     L’attestato va poi allegato agli atti in caso di:
  • compravendita;
  • donazione;
  • nuovi contratti di locazione di interi edifici.
     Restano esclusi dall’obbligo di allegazione sia i nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari che quelli non soggetti a registrazione e i contratti che non possono considerarsi nuove locazioni (es.: proroghe, cessioni di contratto e i subentri).
     Rientrano in quest’ultima categoria - chiariscono dal Notariato - «solo i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno». 

INFORMATIVA

     Secondo il Notariato, la consegna dell’APE è obbligatoria anche per i contratti di locazione di singole unità immobiliari soggetti a registrazione. 
Sebbene questi contratti sono esclusi dall’obbligo di allegazione, vi è infatti l’obbligo di inserire una clausola in cui l’inquilino dichiara di aver ricevuto la documentazione riguardante la prestazione energetica dell’edifico, compreso l’APE. 
     È questo l’obbligo di informativa, che riguarda anche gli atti di compravendita, di donazione e i contratti di locazione di interi edifici. Queste informazioni, secondo il Consiglio del Notariato, non devono essere generiche, ma desumibili direttamente dall’APE.

CLAUSOLA

     Il “Decreto Ecobonus” (D.L. 63/2013) ha stabilito l’inserimento di un’apposita clausola negli atti di compravendita e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, con la quale l’acquirente o il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’APE, in merito alla prestazione energetica dell’immobile.

DOTAZIONE

     Risulta obbligatoria la dotazione per:
  • edifici e unità immobiliari di nuova costruzione;
  • interventi rilevanti sull’esistente.
     Appartengono a quest’ultima categoria i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e di risanamento conservativo che insistono su oltre il 25 % della superficie dell’involucro dell’intero edificio.
     Già all’avvio delle trattative il proprietario deve rendere disponibile l’APE al potenziale locatario o acquirente. Ciò deve avvenire in caso di trasferimento oneroso o gratuito di immobili e di nuove locazioni.
     L’obbligo deriva dall’art. 6 comma 2 del D.lgs. 192/2005 che il decreto “Destinazione Italia” non ha modificato.




© Copyright 2014  JM. All Rights Reserved | 30031 Dolo | Venezia 
  • HOME
    • IL TEAM
  • SERVIZI
    • progettazione edifici
    • NORMATIVE
    • APE >
      • DOCUMENTAZIONE
      • REGISTRAZIONE
      • SANZIONI
      • COSTO
  • LAVORI
  • AMBIENTE
    • Analisi Merceologiche
    • Educazione Ambientale
  • CONTATTI
  • DETRAZIONI EDILIZIA
  • TOOL CALCOLO IMPIANTO